Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento sui beni altrui, disciplinato dagli artt. 1021 e seguenti del Codice Civile che può essere rivolto solo a persone fisiche. L’abitazione quindi si distingue dalla proprietà che invece comporta il godimento di beni propri.
Oggetto del diritto è un immobile utilizzabile come alloggio comprensivo di tutte le sue parti accessorie e delle accessioni, in virtù degli artt. 983 e 1026 del Codice Civile.
Il titolare del diritto, ovvero l’habitator può godere di questo diritto solo nei casi in cui l’abitazione venga utilizzata per i bisogni suoi e della sua famiglia. Il diritto quindi esclude utilizzazioni diverse. Inoltre, il diritto ha una durata temporanea in quanto limita la sua efficacia per la durata della vita del titolare.
La costituzione del diritto di abitazione può avvenire per diverse ragioni e in diverse modalità:
Il diritto cessa di esistere nei seguenti casi: morte del titolare, prescrizione, consolidazione, perimento del bene, rinuncia del titolare del diritto di abitazione, scadenza del termine indicato nell’atto costitutivo.
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Si stabilisce un contratto di affitto quando un soggetto, denominato locatore, concede il godimento di un bene mobile o immobile ad un secondo soggetto, detto locatario.
La fideiussione è disciplinata dagli art. 1936 e seguenti del Codice Civile, ed è il contratto con il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.
Attraverso il leasing viene concesso il godimento di un bene da parte di un concedente ad un utilizzatore. Quest’ultimo in particolare richiede di usufruire del bene per finalità professionali, corrispondendo al proprietario del bene un canone mensile.
La residenza è il luogo di abitazione di una persona registrato formalmente presso l'anagrafe del comune. Si distingue dal domicilio che indica invece una dimora in cui ci si stabilisce occasionalmente per affari e interessi.
Il possesso nel linguaggio giuridico è il potere di fatto che si esercita su una cosa, su un bene, anche non materiale, avendone la detenzione e/o l’uso e godendone i frutti, a prescindere dal fatto di averne la proprietà o altro tipo di diritto reale.
La proprietà è un diritto reale disciplinato dalla legge che concede al proprietario di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti previsti dall’ ordinamento giuridico.
La comunione ereditaria rappresenta una particolare forma di comunione caratterizzata dalla contitolarità dei beni appartenenti al patrimonio del defunto destinata ai diversi coeredi.
Si definisce espropriazione forzata il processo esecutivo di natura coattiva diretto a sottrarre al debitore determinati beni del suo patrimonio per venderli ai pubblici incanti. Il ricavato è finalizzato a soddisfare le ragioni del creditore procedente.